Accessibilità

Nell’ottica di un’amministrazione più vicina al cittadino e di un’accessibilità totale alle informazioni riguardanti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, con la Legge sulla Trasparenza ( D.lgs. n. 33 del 2013) è stato introdotto il diritto di accesso civico (Disciplinato nell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).

Grazie a questa figura, ogni cittadino ha il diritto di richiamare le pubbliche amministrazioni al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, con la possibilità di richiedere la pubblicazione di atti, documenti e informazioni che singoli enti pubblici detengono e che, per qualsiasi motivo, non sono stati ancora divulgati.

Va ribadita la differenza tra l’istituto dell’accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.

La legge sulla trasparenza stabilisce, infatti, il dovere delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente”, un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati relativi alle attività amministrative. Il cittadino si fa, quindi, “controllore” del rispetto della normativa sull’amministrazione trasparente.

Ogni qualvolta la pubblica amministrazione ometta tali adempimenti, il cittadino, senza obbligo di fornire una motivazione, e gratuitamente, può rivolgersi direttamente al “responsabile della trasparenza”, le cui generalità devono essere obbligatoriamente indicate sul sito dell’ente, per ottenere la pubblicazione delle informazioni o le indicazioni per accedervi.

Entro trenta giorni dalla richiesta, l’amministrazione è tenuta a pubblicare nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente o indicargli il link per potervi accedere. Se, invece, il documento è già pubblicato, nello stesso termine, l’ente deve comunicare al richiedente le modalità per accedere al documento tramite il sito. Se la pubblica amministrazione interpellata non risponde nei termini, il cittadino può chiedere di attivare il potere sostitutivo, attraverso il quale il funzionario già designato dall’amministrazione, intervenga in sostituzione di chi aveva l’obbligo di provvedere ( Art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013).

Solo in caso di mancata presenza, nei siti istituzionali delle amministrazioni, delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC.

Accesso civico

Modulo accesso civico