Esonero obbligo formativo

ISTRUZIONI PER FARE RICHIESTA DI ESONERO

PUNTO 7 LINEE GUIDA FORMAZIONE IN VIGORE

  1. ESONERI
    Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare,
    per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
    a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari
    a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità
    nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
    b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
    c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
    d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è
    precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
    Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di
    aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale,
    per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria
    personale responsabilità, sostenga di:
  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione
    ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero
    professionista sia di dipendente).
    A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano
    atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i
    quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
    L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche
    per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).
    Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito
    di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa.
    Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere, tramite piattaforma informatica, al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
    L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi
    riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa