Comunichiamo agli iscritti che in base a quanto previsto dal punto 9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, anche per questo triennio è previsto il semestre di ravvedimento operoso (e quindi la scadenza entro cui gli iscritti devono acquisire i crediti formativi previsti è il 30 giugno 2020

LE SANZIONI PREVISTE PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2019

CODICE DEONTOLOGICO – art. 9 Revisione approvata dalla Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016 e dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella seduta di Consiglio del 7 settembre 2016 Art. 9 (Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2. In deroga all’art. 41 commi 2, 3 e 4 del presente Codice: − la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura; − la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

CENSURA. Se a mancare è un numero di crediti pari o inferiore a 12 cfp al professionista verrà notificata una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione commessa

SOSPENSIONE. Se a mancare è un numero superiore a 12 cfp il professionista non potrà esercitare la professione per un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti.